• La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo”; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
  • La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell’inizio delle attività di scavo.
  • La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione. L’applicativo web predispone la dichiarazione sempre nel nuovo formato ma con riferimento alle sole voci presenti nei precedenti moduli per i progetti approvati prima del 22 agosto 2017(con riferimento alla data del permesso a costruire o analogo titolo abilitativo). Per i progetti approvati dal 22 agosto in poi viene sempre utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8).
  • Il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest’ultimo solo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto di origine antropica).
  • Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell’intero campione.
  • In presenza di materiali di riporto, questi devono essere presenti in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10) e il materiale da scavo deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
  • Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all’Allegato 2 del DPR).
  • Per materiali che presentano concentrazioni dei contaminanti tra i limiti di colonna A e colonna B, il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
  • La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
  • Tempistica: il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
  • Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto)
  • Riutilizzo in sito: la norma prevede che la verifica della non contaminazione sia eseguita, qualora necessario, ai sensi dell’allegato 4; non è prevista dal DPR una modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto.

Fonte: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo