Non sussiste alcun obbligo per la rimozione di manufatti contenenti amianto purchè lo stato in cui si trovano non determini l’insorgere di fonti di rischio.

Risulta invece obbligatorio, dopo averne accertato e segnalato la presenza, realizzare la valutazione dello stato di conservazione del manufatto e la valutazione del rischio di esposizione all’amianto.

Per il caso specifico delle coperture in cemento amianto, la valutazione dello stato di conservazione deve essere effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado a cura di personale qualificato (quali ad esempio ingegnere civile, architetto, geometra, tecnico con patentino regionale per l’amianto, ecc.) e calcolato facendo riferimento ai modelli proposti dalle normative regionali di riferimento.

I risultati ottenuti dalla valutazione dell’Indice di Degrado determinano i tempi e le tipologie di intervento che devono essere realizzate.

Tutti i proprietari di edifici civili, industriali e artigianali ed amministratori condominiali sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui sopra, obblighi che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative e penali come da Legge 257/92.