Per stabilire quando un sito è contaminato, il Dlgs 152/2006 utilizza un processo che partendo da valori tabellari di screening definiti “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)”, attraverso l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, arriva a determinare le “concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.

Quando uno o più valori delle sostanze inquinanti rilevate risultano essere superiori ai valori CSC contenuti nell’allegato 5, parte IV, titolo V del D.Lgs 152/2006 per suolo e sottosuolo, il sito è da considerarsi “potenzialmente contaminato”.

Una volta accertato il superamento dei valori di CSC, diventa obbligatorio realizzare la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito-specifica, analisi che condotta nel rispetto dei criteri generali contenuti nell’allegato 1, parte IV, titolo V del D.Lgs 152/2006, porta alla determinazione dei CSR che rappresentano i limiti di accettabilità per il sito specifico.

Se anche i valori di CSR risultano superati, il sito diventa ufficialmente “contaminato” con l’obbligo di eseguire interventi per la messa in sicurezza e/o la bonifica.

 

 

Ai sensi dell’articolo 242, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006:

  1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2.

La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

  1. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Gli obblighi così sanciti a carico del responsabile dell’inquinamento sono assistiti dalla sanzione penale di cui all’articolo 257, comma 1 e 2 sempre del D.Lgs. n. 152/2006:

  1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

  1. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Vengono inoltre precisati nell’art. 245 gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione:

  1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

  2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.