Il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. 
È invece sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.  
L’art. 184-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 205/10 stabilisce che, sulla base delle condizioni previste per poter qualificare una sostanza o un oggetto non come rifiuto ma come sottoprodotto, “possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più Decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”.

Fra le specifiche tipologie di sostanze o oggetti di cui sopra, rientrano le terre e rocce da scavo.