ECOBONUS

Detrazione: 65%-50% IRPEF

Destinatari: privati cittadini, enti pubblici, aziende non del settore commerciale

Interventi: riqualificazione energetica

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Detrazione: 50% IRPEF

Destinatari: privati cittadini, soci cooperative e società semplici, ditte a nome individuale per soli beni non strumentali

Interventi: riqualificazione energeticamanutenzione edilizia ordinaria e straordinaria tra cui incapsulamento e rimozione amiantoriqualificazione energetica

CREDITO DI IMPOSTA

Detrazione: sgravi erariali

Destinatari: aziende produttive

Interventi: rimozione e smaltimento dell’amianto

DETRAZIONE FISCALE

Detrazione: 65%

Destinatari: tutti

Interventisostituzione amianto con pannelli fotovoltaici

Fonte: https://www.dbamianto.it/bonus-amianto-2020/

 

IVA AGEVOLATA AL 10%

Quando si può applicare l’Iva Agevolata del 10% nei lavori di bonifica amianto?

L’Iva agevolata del 10% può essere applicata in caso di bonifica amianto solo se si stanno eseguendo dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che riguardano edifici con destinazione abitativa privata.

La stessa agevolazione si può applicare anche in caso di bonifica amianto eseguita all’interno di condomini. In questo caso, possono usufruire dell’iva agevolata sia i proprietari degli immobili ad uso abitativo che gli affittuari.
Per poter applicare la tassazione agevolata occorre però rispettare determinate regole: ovverol’impresa incaricata è tenuta a fatturare direttamente al committente, e nel caso in cui fosse necessario il ricorso a terze imprese, dovranno fatturare con aliquota ordinaria all’impresa direttamente incaricata. Quest’ultima poi fatturerà applicando l’aliquota agevolata al committente.

Il privato firmerà un’autodichiarazione per beneficiare dell’IVA agevolata al 10%, della quale può usufruire nel caso in cui il fabbricato/immobile oggetto di intervento sia registrato a catasto come residenziale (classe A) o come C2, C6 o C7.

 

Il Reverse Charge non è previsto nella rimozione dell’Eternit

Chiariamo innanzitutto cos’è il Reverse Charge, o “inversione contabile”. Il Reverse Charge prevede che l’Iva possa essere assolta dal destinatario della vendita di un bene o servizio. Questo vuol dire in sintesi che chi presta il servizio o vende un bene, emette la fattura senza addebitare l’Iva. L’attività di rimozione di una copertura in Eternit rientra dunque nel reverse charge? Questa è una domanda molto frequente, che viene fatta spesso a chi si occupa di bonifiche ambientali e smaltimento di materiali pericolosi.
Anche se l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni precise, in linea generale possiamo affermare che le fatture relative alle attività di bonifica amianto non possono essere assoggettate al Reverse Charge.

Nello specifico, la realizzazione di coperture rientra nell’ambito del Codice Ateco 43,91,00 (un codice identificativo alfanumerico composto da lettere e numeri che classifica le attività economiche ai fini fiscali e statistici e che viene fornito quando si apre una Partita Iva per unanuova attività) e per questo motivo è automaticamente esclusa dall’applicazione del Reverse Charge in quanto rientra nella categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”.

Il discorso delle aliquote agevolate nella bonifica amianto è piuttosto complesso, per questo motivo bisogna affidarsi a professionisti che conoscano bene le normative e soprattutto che siano dotati di autorizzazioni a trattare materiali come l’amianto. Quando si parla di bonifica amianto il fai da te è vietato e solo un’azienda professionale e preparata vi saprà suggerire in quali casi si può godere di un’aliquota agevolata.

Fonte: https://www.becoamianto.com/liva-agevolata-e-lamianto-come-funziona-la-normativa/