Questo terreno é inquinato? Questo terreno è da considerarsi rifiuto?
Alla luce del Nuovo Testo Unico Ambientale D.lgs. n.152/2006, l’esclusione di terre e rocce da scavo dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti è vincolata al rispetto contemporaneo di precise condizioni:
- caratterizzazione dei materiali, i cui criteri sono previsti nell’allegato 2 del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (da effettuarsi alternativamente o sul sito di provenienza o sul sito di destinazione) entro i limiti di accettabilità - riferiti all’intera massa - che sono precisati con D.M. 2 maggio 2006 n. 107
- effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, previsto nel progetto a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità amministartiva competente previo, ove non si prevista VIA, parere dell’ARPA;
- destinazione ad utilizzo, compresa la destinazione a diversi cicli di produzione industriale, senza trasformazioni preliminari, e secondo le modalità previste nel progetto di valutazione di impatto ambientale (VIA) o, se non sottoposto a VIA secondo le modalità di progetto approvate dall’autorità amministrativa previo parere ARPA.
Analisi dei terreni per la determinazione dell'eventuale livello di inquinamento
Il Testo Unico ambientale D.lgs. n.152/2006, ha dettato precise procedure di verifica per la caratterizzazione di un terreno:
- le sostanze inquinanti da ricercare sono limitate ad un “set standard”, individuato in base al ciclo produttivo e/o ai dati storici;
- il carotaggio deve essere continuo a secco con prelievo di 2 aliquote;
- la concentrazione deve essere determinata per stati omogenei dal punto di vista litologico con il prelievo separato di materiali;
- per ciascun sondaggio i campioni devono essere formati distinguendo almeno tre sub-campioni;
- la caratterizzazione del terreno deve essere concentrata nella zona insatura, mentre quando sono oggetto di indagine i rifiuti interrati si procederà al prelievo e all’analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni zona di sondaggio;
- le analisi chimiche devono garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite;
- l’elaborazione dei risultati deve esprimere l’incertezza del valore di concentrazione determinato per campione.
I limiti massimi di inquinamento accettabili, nonché le modalità di analisi dei materiali sono dettagliatamente disciplinati dal D.M. 2 maggio 2006 n.107