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Siti inquinati

  • Gestione rapporti con gli Uffici di Vigilanza preposti;
  • Indagini preliminari finalizzate alla determinazione di fonti inquinanti;
  • Caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/06 (sondaggi – campionamenti - analisi);
  • Formulazione e stesura del Progetto preliminare e definitivo di bonifica;
  • Valutazioni del rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  • Demolizioni civili ed industriali che richiedono un alto tasso di specializzazione;
  • Demolizioni finalizzate alla messa in sicurezza e sgombero di siti da bonificare. I processi di demolizione vengono seguiti a partire dalle attività di progettazione fino al completo sgombero previo trasporto e smaltimento o recupero e riutilizzo dei materiali di risulta. Durante l’esecuzione di tali attività viene curato in particolar modo la riduzione dei rumori, delle vibrazioni e la diffusione delle polveri;
  • Bonifiche di terreni e recupero dei siti inquinati. Tutte le operazioni eseguite da personale specializzato ed abilitato compresa la fornitura delle attrezzature specifiche, coordinate da tecnico abilitato dalla Regione Veneto alla Caratterizzazione ed il Recupero dei Siti Inquinati;
  • Ripristino siti bonificati previa fornitura e stesa di sabbia per sottofondo, terreno da coltivo ecc.

La disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati nonché le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, vengono attuate in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l’inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni soglia delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, materiali inerti entro:

  • valori di concentrazione limite accettabili, stabiliti per la destinazione d’uso prevista;
  • valori di concentrazione residui accettabili, definiti in base alle tecnologie scelte per il sito e stabiliti mediante una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico.

Le misure di sicurezza vengono attuate per impedire danni alla salute pubblica o all’ambiente in base ai risultati dell’analisi di rischio.

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale, nonché le misure di sicurezza e gli interventi di messa in sicurezza permanente, devono essere condotti secondo criteri generali che:

  • privilegino le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente le sostanze inquinanti;
  • privilegino le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito;
  • privilegino le tecniche di bonifica che permettono il riutilizzo nel sito dei come materiali di riempimento;
  • definiscano i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell’ambiente circostante;
  • permettono il trattamento dei rifiuti, per ridurne sia il volume che gli effetti di tossicità;
  • privilegino negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l’impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
  • evitino ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell’aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
  • evitino rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Suppl. Ord. n.33 alla G.U. n.38 del 15/2/1997.

Decreto Ministero Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - articolo 14.

Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo V – Bonifica Siti Inquinati

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