Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 205/10 (art. 184-bis del D.Lgs 152/06), è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a del D.Lgs. 152/06, una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;

  2. e’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

  4. l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni di cui sopra, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più Decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Le modifiche della nozione di sottoprodotto operate dal D.Lgs. n. 205/2010, accordano maggior rilievo alla condizione soggettiva di individuazione del rifiuto, secondo l’ottica ispiratrice della Corte di giustizia europea, che per prima ha introdotto il concetto di sottoprodotto proprio per cercare quel necessario equilibrio fra esigenze di tutela dell’ambiente e di stimolo dell’attività economica.