I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti, classificati per classe merceologica, sono identificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER – elenco armonizzato di rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000).

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è un elenco non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti contiene tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Ogni rifiuto ricompreso nell’elenco è classificato con un codice numerico a 6 cifre (codice C.E.R.):

Le prime due cifre individuano le categorie industriali o i tipi di attività che hanno generato i rifiuti.

Le seconde due cifre individuano i singoli processi all’interno delle categorie industriali o attività che hanno generato il rifiuto.

Le ultime due cifre individuano la singola tipologia del rifiuto generato.

In accordo con quanto disposto dal D.M n. 205/2010, il catalogo europeo dei Rifiuti dovrà essere rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce.

L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non implica che esso sia un rifiuto in tutti i casi.

Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata che lo ha generato.

I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce.