Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 205 del 10 dicembre 2010 è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

La direttiva 2008/98/CE introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio – recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. I profili di novità contenuti nel testo di recepimento sono molti ed attengono a tutte le fasi di cui si compone la filiera della gestione dei rifiuti, oltre a recare l’attuazione dei principi, alcuni dei quali certamente innovativi, contenuti nella disciplina comunitaria stessa.

Di seguito si riportano in sintesi, le principali novità introdotte dal D.M n. 205/2010:

  • Nuova definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Rispetto alla vecchia definizione, non si fa più alcun riferimento all’Allegato A alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

  • Non esistono più le materie prime seconde, ma è stata introdotta la possibilità di cessare la qualifica di rifiuto. Un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici che verranno definiti sulla base dei requisiti indicati dalla normativa.

  • Non sono rifiuti neppure i sottoprodotti, quelle sostanze o oggetti originati da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, anche se non sono il risultato principale della stessa. Perché si possa effettivamente considerarli sottoprodotti è tuttavia necessario che essi vengano utilizzati, direttamente e effettivamente, nell’ambito dello stesso o di un altro processo produttivo, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

  • Inserimento di una nuova caratteristica di pericolo “sensibilizzanti” H13 che prende il posto della “vecchia” H13, alla quale si riassegna la nuova sigla H15;

  • Viene esplicitato il vincolo per la caratteristica H14 – Ecotossico alla vigente normativa in tema di classificazione di sostanze e miscele (ex “preparati”) pericolose.

  • Nuovo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per le imprese che trasportano propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06). La novità riguarda l’obbligo di registrare le operazioni di carico e scarico per:

  1. la fase di trasporto per tutte le imprese e gli enti che trasportano propri rifiuti non pericolosi e che già ottemperano alla tenuta del registro anche per la produzione o gestiscono il Sistri;

  2. la fase di trasporto per tutte le imprese e gli enti che trasportano propri rifiuti non pericolosi e che non sono soggetti alla tenuta del registro o alla gestione Sistri anche per la produzione.

L’obbligo grava in particolare sulle imprese di cui al punto B) che fino ad ora erano esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico o gestione Sistri per la produzione dei rifiuti non pericolosi (es. imprese edili per rifiuti da demolizione e costruzione, attività commerciali, di servizio, sanitarie ecc.) e che adesso hanno l’obbligo di effettuare le registrazioni per il trasporto.

  • Modifica dei limiti di deposito temporaneo per il criterio quantitativo. Fermo restando che resta valida la possibilità di scegliere il criterio temporale (trimestrale a prescindere dai quantitativi) o il criterio quantitativo. Per quanto concerne il criterio quantitativo, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30mc di cui al massimo 10mc metri di rifiuti pericolosi (e comunque al massimo per non più di un anno dalla produzione): è fatto quindi riferimento ad un quantitativo globale di 30mc di cui al massimo 10mc possono essere pericolosi (quindi possono per es. essere stoccati 25mc di rifiuti non pericolosi e 5mc di rifiuti pericolosi, mentre prima era autorizzato lo stoccaggio di 20mc di rifiuti non pericolosi e di 10mc di rifiuti pericolosi).

  • Abrogazione limitata a particolari Sezioni. Nel Capitolo 1 (Rifiuti) sono abrogate la Sezione Semplificata, la Sezione Rifiuti e la Sezione Intermediari. Restano invece in vigore la sezione anagrafica, la sezione costi e ricavi rifiuti urbani e la sezione imballaggi. Il Capitolo 2 (Veicoli Fuori Uso) e il Capitolo 3 (Comunicazione Produttori AEE) sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011. I produttori e i gestori di rifiuti speciali, per l’anno 2010, dovrebbero presentare la comunicazione dei rifiuti prodotti o gestiti prevista dal DM 17.12.2009 per la fase di non operatività del Sistri (cioè formalmente per tutto il 2010). Ma ad oggi di questa comunicazione non si sa ancora nulla.

  • Novità per i trasporti esonerati dal formulario. Viene aggiunto l’esonero per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Invece per il trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti medesimi, che non ecceda i 30 kg o litri al giorno viene introdotta la definizione di trasporti occasionali e saltuari: trasporti effettuati per quantitativi non maggiori di 30 Kg per non più di 4 volte l’anno e comunque complessivamente per quantità non superiori a 100 kg o litri l’anno.

  • Sono previste le sanzioni per il SISTRI che però si applicano a partire dal 1/1/2011. Viene introdotto l’obbligo di adesione al SISTRI nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della loro pericolosità.