Si. Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione.

Fonte:https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/sottoprodotti/TerreRocce_FAQ_2019-03.pdf