L’art. 2, comma 1, lettera c) del Dpr 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
● scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
● perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
● opere infrastrutturali (gallerie, strade);
● rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso. Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del Dpr, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.
Fonte: https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/sottoprodotti/TerreRocce_FAQ_2019-03.pdf